Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
art.1 - Campo di applicazione
Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali
e relativi piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate; ai nuovi
regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni
convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti
art. 2 - Zone territoriali omogenee.
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art.
17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano
carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni
di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante,
per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle
zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie
coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della
superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale
sia superiore ad 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino
inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti
di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali
o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui
- fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle
proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse
generale
art. 3 - Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali
e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggi
Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17,
penultimo comma, della legge n. 765, penultimo comma, della legge n. 765 sono
fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare
- la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati
alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione
degli spazi destinati alle sedi viarie.
Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso
indicato:
a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali,
sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici
P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;
c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e
lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di
fasce verdi lungo le strade ;
d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio
previste dall'art. 18 della legge n. 765. 18 della legge n. 765): tali aree
- in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.
Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti
urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante
insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda
abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di
una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le
destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con
le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le
abitazioni, studi professionali, ecc.)
art. 4 - Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti
residenziali nelle singole zone territoriali omogenee
La quantità minima di spazi - definita al precedente articolo in via
generale - è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle
articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversità
di situazioni obiettive.
1. - Zone A): l'Amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità
- per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto
ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e
delle funzioni della zona stessa - di raggiungere le quantità minime
di cui al precedente articolo 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti
i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.
2. - Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilità - detratti i fabbisogni
comunque già soddisfatti - di raggiungere la predetta quantità
di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle
disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili
tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione
dei trasporti pubblici.
Le aree che vanno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell'ambito
delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità
minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.
3. - Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantità minima
di spazi di cui all'art. 3.
Nei Comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici
non superi i 10 mila abitanti, la predetta quantità minima di spazio
è fissata in mq 12 dei quali mq 4 riservati alle attrezzature scolastiche
di cui alla lett. a) dell'art 3. La stessa disposizione si applica agli insediamenti
residenziali in Comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti,
quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densità
fondiaria non superi 1 mc/mq.
Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari
connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi
d'acqua importanti; nonché singolarità orografiche di rilievo)
ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche, la quantità
minima di spazio di cui al punto c) del precedente art. 3 resta fissata in
mq 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature
portuali di interesse nazionale.
4.- Zone E): la quantità minima è stabilita in mq 6 da riservare
complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere a) e
b) del precedente art. 3.
5. - Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale
- quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse - debbono
essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto
alla popolazione del territorio servito:
- 1,5 mq/abitante per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo
(istituti universitari esclusi);
- 1 mq/ abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
- 15 mq/ abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.
art. 5 - Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi
e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico
o a parcheggi
l rapporti massimi di cui all'art 17 della legge n 765, per gli insediamenti
produttivi, sono definiti come appresso:
1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili
compresi nelle zone D) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata
ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le
sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie
destinata a tali insediamenti;
2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq
di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la
quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui
almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art.
18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B) è
ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature
integrative
art. 6 - Mancanza di aree disponibili
l Comuni che si trovano nell'impossibilità, per mancanza di aree disponibili,
di rispettare integralmente le norme stabilite per le varie zone territoriali
omogenee dai precedenti articoli 3, 4 e 5 debbono dimostrare tale indisponibilità
anche agli effetti dell'art 3, lett. d) e dell'articolo 5, n. 2 della legge
n. 765.
art. 7 - Limiti di densità edilizia
I limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali
omogenee sono stabiliti come segue:
1) Zone A):
- per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative,
le densità edilizie di zona e fondiarie non debbono superare quelle
preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente
prive di valore storico-artistico;
- per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria
non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e,
in nessun caso, i 5 mc/mq;
2) Zone B): le densità territoriali e fondiarie sono stabilite in sede
di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche,
di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste
dagli artt. 3, 4 e 5.
Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici
mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità fondiarie
superiori ai seguenti limiti:
- 7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti;
- 6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti;
- 5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.
Gli abitanti sono riferiti alla situazione del Comune alla data di adozione
del piano.
Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano
il 70% delle densità preesistenti.
3) Zone C): i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati
dalla combinata applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle
di cui agli artt. 8 e 9, nonché dagli indici di densità fondiaria
che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici,
e per i quali non sono posti specifici limiti.
4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la massima densità
fondiaria di mc 0,03 per mq.
art. 8 - Limiti di altezza degli edifici.
Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee
sono stabilite come segue:
1) Zone A):
- per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare
le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture
o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;
- per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili,
l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli
edifici circostanti di carattere storico-artistico;
2) Zone B):
- l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli
edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino
oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni
planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria
di cui all'art. 7.
3) Zone C:
- contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze
massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle
degli edifici delle zone A) predette.
4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli
strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati
di cui al successivo art. 9.
art. 9 - Limiti di distanza tra i fabbricati.
Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee
sono stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali
ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori
a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza
tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico,
artistico o ambientale.
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi
la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti.
3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici
antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora
gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12.
Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate
al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco
al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere
alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7.
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;
- ml. 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori
all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate
fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse
distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi
di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni
convenzionate con previsioni planovolumetriche.