PROPOSTA DI INTEGRAZIONE ALLA
LEGGE URBANISTICA DELLA REGIONE VENETO FORMULATA DALL'ASSOCIAZIONE COMITATO 10 METRI

Riportiamo di seguito la proposta che l' Associazione ha presentato alla Regione Veneto e approvata nel 2004. Secondo i consulenti legali dell'Associazione, infatti, una legge regionale potrebbe regolamentare in modo diverso sull' argomento distanze rendendo "legali" le costruzioni edificate nella conformità delle concessioni edilizie. Il testo integrale dell'articolo della legge regionale è riportato a fianco. Subito dopo l'approvazione, un'avvocato mestrino è intervenuto presso la Corte Costituzionale che ha impugnato il comma che ci interessava e lo ha annullato. Il testo della sentenza è riportato a fianco.
I limiti minimi di distanza tra edifici ed i limiti massimi delle altezze degli stessi come definiti dagli art. 9 ed 8 del D.M. 20 aprile 1968 n. 1444 possono essere modificati qualora le nuove costruzioni siano normate con:

  1. a) strumenti urbanistici attuativi a definizione planivolumetrica
  2. b) interventi puntuali disciplinati con specifiche tavole di dettaglio di P.R.G.
  3. c) modalità tecniche di attuazione del P.R.G. che regolamentino dettagliatamente i limiti della deroga.
Le disposizioni del presente articolo si applicano agli strumenti urbanistici generali in vigore ed esplicano il loro effetto su tutti gli atti amministrativi ancorché già rilasciati in loro conseguenza. Sono abrogati il 6°, 7° ed 8° Comma dell' Art. 23 della Legge Regionale 27 giugno 1985 n. 61.